Disinfezione, sanificazione e altri chiarimenti per i centri ottici

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Disinfezione, sanificazione e altri chiarimenti per i centri ottici

Ultimamente, oltre alle tante problematiche relative al Covid-19 e all’interpretazione delle diverse disposizioni emanate, si è posta la questione sull’applicazione delle normative igienico sanitarie nel centro ottico.

La soluzione a tale problematica non è facile e comporta diverse domande, la prima tra le quali “come siamo inquadrati nei vari DPCM”. A questa prima domanda si è data risposta andando a verificare quanto contenuto nei vari articoli dei vari DPCM e specificatamente per motivo cronologico, l’ultimo del 26 aprile scorso. I Centri ottici sicuramente rientrano nell’art.1 in quanto nello stesso viene menzionato l’allegato 1 che fa specificatamente riferimento alla nostra categoria.

Diversamente l’articolo 2, che richiama l’allegato 3, fa certamente riferimento alle attività produttive, professionali e commerciali all’ingrosso. La stessa suddivisione è confermata anche dalla circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020.

Chiarito questo punto, di fondamentale importanza, la domanda successiva che ci si è posti è: “quali tipi di interventi di ordine igienico sanitario è necessario attuare?”. Per questa seconda domanda la risposta ci è arrivata dallo stesso DPCM il quale ha previsto nell’allegato 5 la risposta per quel che riguarda gli esercizi commerciali, prevedendo invece nell’allegato 6 le disposizioni per le altre categoria sopra menzionate.

Ulteriori dubbi nascevano dal fatto che in un centro ottico potessero lavorare dipendenti o figure assimilabili tanto che, inizialmente, sembrava plausibile applicare in questo caso, come requisiti minimi, quanto contenuto nell’allegato 6 del DPCM. Ma i Centri ottici, come sottolineato precedentemente, non rientrano di fatto tra i destinatari di tale documento.

Nel caso di presenza di personale è pertanto necessario fare riferimento alle norme previste per la tutela della scurezza dei lavoratori (ex legge 81/08) che prevede la presenza di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17) ed è lo stesso che collabora con il datore di lavoro, il medico competente del lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).  A proposito di DVR, tra l’altro, è stata confermata dal Ministero della salute con Circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 l’obbligo di aggiornamento nel caso di aumento del rischio.

In buona sostanza i titolari di centro ottico con personale devono fare riferimento ad un protocollo che nasce da una specifica analisi dei rischi e di cui, l’allegato 6, è ragionevolmente un riferimento.

Venendo al nocciolo della questione, soprattutto in questi casi, da giorni si leggono diverse interpretazioni relativamente al tema “sanificazione” e di conseguenza se può essere svolta nel centro ottico dal titolare utilizzando i prodotti indicati dal Ministero della salute, oppure se con il suddetto termine “sanificazione” scattano i conseguenti obblighi di rivolgersi a strutture specializzate.

Come stanno realmente le cose? Tra i vari documenti studiati di particolare interesse è risultato il documento “EMERGENZA CORONAVIRUS, PRIMI MATERIALI PER LA FASE2” della Confcommercio che riportava i sistemi ritenuti adeguati per le attività di prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro. In questo documento, come in altri esaminati, si fa riferimento ad un concetto di sanificazione, inteso anche “eseguito attraverso aziende certificate”, solo in circostanze puntualmente individuate quali ad esempio il sospetto o la certezza della positività di un lavoratore, assimilando negli altri casi il termine ad un adeguato sistema di lavaggio e disinfezione.

Inoltre, tra le vari documenti, spiccavano le due circolari del Ministero della salute che chiarivano, in modo esplicito, le modalità operative di intervento indipendentemente dalla tipologia di attività e organizzazione. La Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443 prevede una distinzione tra luoghi in presenza del Covid-19 e non, indicando comunque una completa pulizia con acqua e detergenti comuni e successivo utilizzo di ipoclorito di sodio o  etanolo al 70% (qui sotto riportiamo i dettagli). Devono ovviamente rispettarsi anche le prescrizioni della circolare relativamente alla ventilazione degli ambienti e all’utilizzo dei DPI da parte del personale che effettua tali operazioni, che può anche essere, ragionevolmente, il personale delle ordinarie imprese di pulizia.

A questo punto, ai fini di scogliere gli ultimi dubbi interpretativi, abbiamo presentato uno specifico quesito a Confcommercio nazionale la quale ha confermato la nostra interpretazione, confermando, su nostra sollecitazione, la volontà di sollevare il problema delle aziende che si propongono sul mercato per effettuare sanificazioni a costi improponibili e con oneri economici pesantissimi sulle nostre imprese in questa fase emergenziale.

Come sempre si consiglia di consultare i siti delle Regioni per eventuali specifiche ordinanze locali.

Indicazioni specifiche per la pulizia e l’igiene

Il Ministero della Salute ha indicato, per la pulizia degli ambienti sanitari adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato” e ancora “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l’ipoclorito di sodio)”. Per gli ambienti non sanitari  “A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro”. E ancora “Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)” (Circolare 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute)

Fonte: FederOttica.Org

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